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Riepilogo
di tutte le misure in materia di distribuzione dei
farmaci e gestione delle farmacie contenute
nell’articolo 5 del DL 223/2006 come modificato dalla
legge di conversione n. 248/2006.
1.
VENDITA DEI MEDICINALI OTC e SOP
I
medicinali da banco (OTC) e comunque tutti i farmaci o prodotti
non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi pertanto
anche i medicinali SOP) possono essere venduti in esercizi
commerciali diversi dalle farmacie previa comunicazione al
Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede
l’esercizio.
I
suddetti esercizi commerciali sono individuati
facendo riferimento alle categorie a suo tempo definite dal DLgs
114/1998. In particolare il riferimento riguarda:
− gli esercizi
di vicinato, ossia quelli aventi superficie di vendita non
superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
− le medie
strutture di vendita, ossia gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
− le grandi
strutture di vendita, ossia gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto precedente.
Sono
comunque previste specifiche modalità e condizioni; in
particolare:
− la
vendita è consentita:
-
durante l’orario di apertura dell’esercizio
commerciale
-
nell’ambito di un apposito reparto;
-
alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al
cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della
professione ed iscritti al relativo Ordine;
− sono
comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
2.
SCONTO SUL PREZZO DEI MEDICINALI
Sono
soppresse le disposizioni contenute nel DL “Storace” (art.
1, comma 4, DL 87/2005, convertito nella legge 149/2005) che
introducevano la possibilità per i farmacisti di praticare,
sui medicinali SOP e OTC, uno sconto fino al 20% sul
prezzo massimo stabilito dall’azienda titolare.
Per
i medicinali da banco (OTC) e comunque per tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi
pertanto anche i medicinali SOP), è
previsto che:
− il
prezzo sulla confezione di ogni farmaco è indicato dal
produttore o dal distributore;
− lo sconto su tale prezzo può essere
liberamente determinato da
ciascun distributore al dettaglio;
− lo sconto deve essere esposto
in modo leggibile e chiaro;
− ogni
clausola contrattuale contraria è nulla.
3.
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI GROSSISTI
L’obbligo
di chi commercia all’ingrosso medicinali per uso umano di
detenere almeno il 90% dei medicinali in
possesso di una AIC non si applica ai medicinali non ammessi
a rimborso da parte del SSN, fatta salva la possibilità del
rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso qualunque
grossista.
*
In
base a quanto stabilito dalla legge in materia di distribuzione
all’ingrosso di medicinali (cfr art. 105 DLgs 219/2006 - Codice
comunitario dei medicinali per uso umano):
-
il
titolare di un’AIC di un medicinale e i distributori di
tale medicinale immesso effettivamente sul mercato devono
assicurare forniture appropriate e continue di tale
medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a
consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze
dei pazienti;
-
ed
inoltre la fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o
agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al
pubblico, dei medicinali di cui il distributore è
provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e,
comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla
richiesta, nell'ambito territoriale indicato
nell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso (cfr
art. 103 dello stesso DLgs 219/2006), vale a dire
nell’ambito del territorio geografico entro il quale il grossista
ha dichiarato di essere in grado di operare nel rispetto di
quanto indicato al punto che precede.
Pertanto,
i grossisti hanno l’obbligo di rifornire di medicinali tutti i
soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi
compresi gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie nei
quali siano posti in vendita medicinali SOP e OTC.
L’eventuale
immotivato rifiuto comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro (cfr
art. 148 DLgs 219/2006).
Naturalmente
sono fatti salvi i diritti e le obbligazioni civili del
venditore e del compratore derivanti dal contratto di
compravendita.
4.
OBBLIGO INFORMAZIONE SU LISTE DI TRASPARENZA
Rimane
fermo per le farmacie l’obbligo, previsto dalla legge 149/05
(di conversione del cosiddetto D.L. Storace), di informare il
paziente, in caso di presentazione di ricetta medica riguardante
farmaci della fascia c), della presenza in commercio di farmaci
meno costosi, sulla base delle liste di trasparenza elaborate
dall’AIFA.
5.
TITOLARITA’ e GESTIONE SOCIETARIA DELLE FARMACIE PRIVATE
La
titolarità di una farmacia privata è riservata a:
−
persone fisiche (farmacisti);
− società
di persone tra farmacisti;
− società
cooperative tra farmacisti.
Ciascuna
società può essere titolare dell’esercizio di non più di
quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
Ciascun
farmacista può partecipare anche a più società.
6.
ISCRIZIONE ALL’ALBO PER I TITOLARI E PER I SOCI
I
titolari di farmacia e i soci delle società tra farmacisti per
la gestione di farmacie non hanno più l’obbligo di essere
iscritti all’Albo della provincia in cui ha sede la farmacia.
Come
per tutti gli iscritti, permane comunque il vincolo di
iscriversi all’Ordine della provincia ove risiedono o a quello
nella cui circoscrizione esercitano la professione (art. 9
DLgsCPS n. 233/1946 come modificato dall’art. 9 della legge
362/1991).
7.
GESTIONE EREDITARIA
La
gestione ereditaria della farmacia è consentita per due anni;
decorso tale termine gli eredi, qualora non abbiano i titoli per
diventare titolari o soci, devono cedere la titolarità o la
partecipazione societaria acquisite a titolo di successione.
8.
INCOMPATIBILITA’
Le
attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e
fornitura al pubblico di medicinali in farmacia non sono più tra
loro incompatibili.
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