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  NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO BERSANI
   Con legge n. 248/2006 è stato convertito in legge il DL 223/2006 (noto come decreto “Bersani”) recante, tra l’altro, disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci e sulla gestione delle farmacie. La vendita dei medicinali OTC e SOP è consentita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di un farmacista iscritto all’Albo. Ciascun distributore può liberamente determinare lo sconto al pubblico sul prezzo dei medicinali OTC e SOP. Rimane per le farmacie l’obbligo previsto dalla legge 149/05 (di conversione del cosiddetto DL Storace) di informazione dei cittadini sulla lista di trasparenza. Le società tra farmacisti possono essere titolari di non più di quattro farmacie nella stessa provincia e il farmacista può partecipare a più società. Gli eredi, qualora non abbiano i titoli per diventare titolari o soci, devono trasferire la titolarità della farmacia o la partecipazione in una società, acquisite a titolo di successione, nel termine di due anni. E’ stata soppressa l’incompatibilità tra la gestione di farmacia e l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali. I produttori ed i grossisti devono rifornire di medicinali anche gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie nei quali siano posti in vendita medicinali OTC e SOP. 

 Le novità, in materia di distribuzione dei farmaci e gestione delle farmacie, introdotte dalla legge di conversione, rispetto al testo originario del DL, sono sinteticamente le seguenti:

L’introduzione, per gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, che intendano effettuare vendita dei medicinali SOP e OTC, dell’obbligo di darne previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio (art. 5, comma 1, DL 223/2006 modificato dalla legge di conversione n. 248/2006).

La previsione che la vendita di medicinali SOP e OTC in esercizi diversi dalla farmacia avvenga alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente del farmacista (art. 5, comma 2, DL 223/2006 modificato dalla legge di conversione n. 248/2006).

La precisazione che la possibilità di effettuare sconti riguarda soltanto i medicinali SOP e OTC (art. 5, comma 3, DL 223/2006 modificato dalla legge di conversione n. 248/2006).

La precisazione che nella provincia di Bolzano è fatta salva la normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi dei medicinali (art. 5, comma 3-bis, DL 223/2006 modificato dalla legge di conversione n. 248/2006).

L’elevazione da uno a due anni del termine per la cessione da parte degli eredi, privi dei titoli per diventare titolari o soci, della titolarità o della partecipazione societaria acquisite a titolo di successione (art. 7, comma 9, legge 362/1991 come sostituito dall’art. 5, comma 6-bis, del DL 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006).

La precisazione che le società tra farmacisti possono essere titolari dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove la società ha sede legale (art. 7, comma 4-bis, legge 362/1991 aggiunto dall’art. 5, comma 6-ter del DL 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006).

L’abrogazione della disposizione di cui all’art. 100, comma 2, DLgs 219/2006 che prevedeva l’incompatibilità tra le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia (art. 5, comma 7, del DL 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006).

  Le novità introdotte dalla legge di conversione sono in vigore dal 12 agosto 2006. 

 

Riepilogo di  tutte le misure in materia di distribuzione dei farmaci e gestione delle  farmacie contenute nell’articolo 5 del DL 223/2006 come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006. 

1. VENDITA DEI MEDICINALI OTC e SOP

I medicinali da banco (OTC) e comunque tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi pertanto anche i medicinali SOP) possono essere venduti in esercizi commerciali diversi dalle farmacie previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio.

I suddetti esercizi commerciali sono individuati facendo riferimento alle categorie a suo tempo definite dal DLgs 114/1998. In particolare il riferimento riguarda:

     − gli esercizi di vicinato, ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

     − le medie strutture di vendita, ossia gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

     − le grandi strutture di vendita, ossia gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

           Sono comunque previste specifiche modalità e condizioni; in particolare:

     − la vendita è consentita:

  •       durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale

  •       nell’ambito di un apposito reparto;

  •       alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine;

     − sono comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

 

2. SCONTO SUL PREZZO DEI MEDICINALI

Sono soppresse le disposizioni contenute nel DL “Storace” (art. 1, comma 4, DL 87/2005, convertito nella legge 149/2005) che introducevano la possibilità per i farmacisti di praticare, sui medicinali SOP e OTC, uno sconto fino al 20% sul prezzo massimo stabilito dall’azienda titolare.

Per i medicinali da banco (OTC) e comunque per tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi pertanto anche i medicinali SOP), è previsto che:

     − il prezzo sulla confezione di ogni farmaco è indicato dal produttore o dal distributore;

     − lo sconto su tale prezzo può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio;

     − lo sconto deve essere esposto in modo leggibile e chiaro;

     − ogni clausola contrattuale contraria è nulla.

3. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI GROSSISTI

L’obbligo di chi commercia all’ingrosso medicinali per uso umano di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del SSN, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso qualunque grossista.

*

In base a quanto stabilito dalla legge in materia di distribuzione all’ingrosso di medicinali (cfr art. 105 DLgs 219/2006 - Codice comunitario dei medicinali per uso umano):

  •  il titolare di un’AIC di un medicinale e i distributori di tale medicinale immesso effettivamente sul mercato devono assicurare forniture appropriate e continue di tale medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti;

  • ed inoltre la fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nell'ambito territoriale indicato nell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso (cfr art. 103 dello stesso DLgs 219/2006), vale a dire nell’ambito del territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel rispetto di quanto indicato al punto che precede. 

 

Pertanto, i grossisti hanno l’obbligo di rifornire di medicinali tutti i soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie nei quali siano posti in vendita medicinali SOP e OTC.

L’eventuale immotivato rifiuto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro (cfr art. 148 DLgs 219/2006).

Naturalmente sono fatti salvi i diritti e le obbligazioni civili del venditore e del compratore derivanti dal contratto di compravendita. 

 

4. OBBLIGO INFORMAZIONE SU LISTE DI TRASPARENZA 

Rimane fermo per le farmacie l’obbligo, previsto dalla legge 149/05 (di conversione del cosiddetto D.L. Storace), di informare il paziente, in caso di presentazione di ricetta medica riguardante farmaci della fascia c), della presenza in commercio di farmaci meno costosi, sulla base delle liste di trasparenza elaborate dall’AIFA.

 

 

5. TITOLARITA’ e GESTIONE SOCIETARIA DELLE FARMACIE PRIVATE

La titolarità di una farmacia privata è riservata a:

     − persone fisiche (farmacisti);

     − società di persone tra farmacisti;

     − società cooperative tra farmacisti. 

Ciascuna società può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.

Ciascun farmacista può partecipare anche a più società. 

6. ISCRIZIONE ALL’ALBO PER I TITOLARI E PER I SOCI

I titolari di farmacia e i soci delle società tra farmacisti per la gestione di farmacie non hanno più l’obbligo di essere iscritti all’Albo della provincia in cui ha sede la farmacia.

Come per tutti gli iscritti, permane comunque il vincolo di iscriversi all’Ordine della provincia ove risiedono o a quello nella cui circoscrizione esercitano la professione (art. 9 DLgsCPS n. 233/1946 come modificato dall’art. 9 della legge 362/1991).


 7. GESTIONE EREDITARIA 

La gestione ereditaria della farmacia è consentita per due anni; decorso tale termine gli eredi, qualora non abbiano i titoli per diventare titolari o soci, devono cedere la titolarità o la partecipazione societaria acquisite a titolo di successione. 

8. INCOMPATIBILITA’

Le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e fornitura al pubblico di medicinali in farmacia non sono più tra loro incompatibili.  

    1. il testo dell’articolo 5 del DL 223/2006 con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione

    2. un quadro sinottico della normativa in materia di distribuzione dei farmaci e gestione delle farmacie come modificata dal DL 223/2006 e dalla relativa legge di conversione

    3. gli articoli 7 e 8 della legge 362/1991 come modificati dal DL 223/2006 e dalla legge di conversione

    4. gli articoli 103, 105 e 148 del DLgs 219/2006 (Codice comunitario dei medicinali per uso umano)


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