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Tariffario Nazionale dei medicinali

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA’ (18 agosto 1993)
Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali

ALLEGATO A: TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE IN EURO

 

ALLEGATO B: TABELLA DEGLI ONERI PROFESSIONALI IN EURO

 

IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n.422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n.1 19 e dalla legge 9 ottobre 1964, n.990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali nonché il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dei 25 gennaio 1993;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio - settembre 1992;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L.450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;
 

DECRETA:

Art. 1.

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178 e dell' art.1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.119.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

  1. dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al disposto di cui al successivo art.5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;
  2. dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B);
  3. dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;
  4. dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

Art. 4.

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L.50 per ogni sostanza e alle L.50 per le frazioni di L.50 oltre detto minimo.

Art. 5.

Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

Art. 6.

L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

Art. 7.

Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III, e IV dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L.3.000.

Art. 8.

Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.7.500.

Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata" Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25 % per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a L.9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L.4.000 per la dispensazione diurna.

Art. 9.

I prezzi calcolati in base agli allegati A e B e non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

Art. 10.

Sul prezzo di vendita dei medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

Art. 11.

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

Art. 12.

La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

Art. 13.

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1993.

IL MINISTRO

Garavaglia

 

 ALLEGATO A:  TABELLA DEI PREZZI DELLE SOSTANZE IN EURO

                                        

                                          MEDICINALE                                 Grammi        Lire        EURO  

A  
Acido acetilsalicilico 1 60 0,0310
Acido ascorbico 1 120 0,062
Acido benzoico 1 100 0,052
Acido borico 10 180 0,093
Acido citrico 10 180 0,093
Acido cloridrico (diluito) 1 60 0,0310
Acido fosforico 10 850 0,439
Acido glutammico 1 200 0,103
Acido lattico 1 70 0,0362
Acido pirogallico (pirogallolo) 1 435 0,225
Acido salicilico 1 50 0,0258
Acido tannico (tannino) 1 200 0,103
Acido tartarico 10 500 0,258
Acido tricloro-acetico 1 300 0,155
Acqua depurata 100 100 0,052
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno
Acqua sterile per preparazioni iniettatili 10 100 0,052
Agar Agar 1 450 0,232
Alcool etilico a 95 gradi 100 4.000 2,07
Allume 100 850 0,439
Aloe polvere 1 45 0,0232
Altea (radice) polvere 10 850 0,439
Altea estratto fluido 10 1.500 0,77
Amido di mais 100 1.200 0,62
Amido di riso 100 1.320 0,68
Ammoniaca 10 150 0,077
Ammonio carbonato 10 250 0,129
Ammonio cloruro 10 500 0,258
Ammonio solfoittiolato 10 1.700 0,88
Anice 1 50 0,0258
Anice stellato (badiana) 1 100 0,052
Antimonio e potassio tartrato 1 150 0,077
Argento nitrato 1 2.500 1,29
Argento proteinato 1 1.845 0,95
Argilla sterilizzata (bolus albacaolino v. Caolino) 
Atropina solfato 1 6.250 3,23

B

 
Benzalconio cloruro 1 400 0,207
Bergamotto essenza 1 600 0,310
Bismuto canfocarbonato neutro 1 300 0,155
Bismuto carbonato basico 1 180 0,093
Bismuto nitrato basico(magistero) 1 150 0,077
Bismuto salicilato basico 1 525 0,271
Bismuto gallato basico (sottogallato) 1 195 0,101
Blu di metilene 1 600 0,310
Boldo polvere 10 400 0,207
Boldo estratto fluido 10 1.100 0,57
Borace 100 1.200 0,62
Bromoformio 1 270 0,139
Burro di cacao 10 850 0,439

C

 
Caffeina 1 650 0,336
Caffeina e sodio benzoato 1 450 0,232
Calcio carbonato (precipitato) 100 800 0,413
Calcio cloruro (cristalli) 10 765 0,395
Calcio fosfato bibasico 10 600 0,310
Calcio glicerofosfato 1 150 0,077
Calcio idrossido 100 3.500 1,81
Calcio lattato 1 40 0,0207
Camomilla comune 100 6.600 3,41
Canfora 1 210 0,108
Caolino (Bolus alba) 1 20 0,0103
Carbone attivo 1 150 0,077
Carbone vegetale 1 20 0,0103
Carbonio tetracloruro 100 4.700 2,43
Cascara estratto secco 1 600 0,310
Cedro essenza 1 500 0,258
Cera bianca 1 50 0,0258
China rossa corteccia 10 720 0,372
China estratto fluido l0 2.000 1,03
Chinidina solfato 1 1.200 0,62
Chinina cloridrato 1 1.245 0,64
Chinina solfato 1 1.000 0,52
Cloralio idrato 1 120 0,062
Cloroformio 10 750 0,387
Codeina fosfato 1 15.000 7,75
Collodio 10 550 0,284
Creosoto 1 420 0,217

D

 
Difenidramina 1 1.100 0,57

E

 
Efedrina base 1 1.200 0,62
Efedrina cloridrato 1 1.200 0,62
Esametilentetramina (cristalli) 10 1.150 0,59
Esametilentetramina anidro metilencitrato 10 300 0,155
Etere etilico (anestetico) 10 950 0,491
Eucaliptolo 1 100 0,052
Eucalipto essenza 1 200 0,103

F

 
Fenile salicilato 1 150 0,077
Fenolftaleina 1 150 0,077
Fenolo 1 100 0,052
Fenolo liquido 10 1.000 0,52
Ferro ridotto 1 200 0,103
Finocchio essenza 1 500 0,258
Formaldeide soluz. Acquosa al 40% 100 700 0,362
Frangula estratto secco 1 600 0,310
Ftalilsulfatiazolo (vedi Sulfatiazolo) 1 135 0,070

G

 
Garofano essenza 1 350 0,181
Gelatina 1 60 0,0310
Genziana estratto fluido 10 1.500 0,77
Genziana tintura 10 1.650 0,85
Ginepro essenza 1 2.000 1,03
Glicerina 10 200 0,103
Glicole propilenico 10 450 0,232
Glucosio 1 30 0,0155
Gomma adragante 10 2.200 1,14
Gomma arabica 10 800 0,413
Guaiacolo 1 250 0,129

I

 
Iodio 10 4.000 2,07
Iodio soluzione alcoolica (alcool iodato) 10 1.000 0,52
Iodoformio 1 450 0,232
Ipecacuana (radice) 1 450 0,232
Ipecacuana polvere titolata 1 555 0,287
Ipecacuana estratto fluido 10 9.000 4,65

L

 
Lanolina anidra 10 350 0,181
Lattosio 10 150 0,077
Lidocaina 1 300 0,155
Lidocaina cloridrato 1 200 0,103
Limone essenza 1 200 0,103
Lino semi 100 1.500 0,77
Lino farina 100 2.000 1,03
Liquirizia 100 3.000 1,55
Litio carbonato 1 150 0,077

M

 
Magnesio carbonato 10 200 0,103
Magnesio ossido 10 300 0,155
Magnesio solfato eptaidrato 100 1.500 0,77
Magnesio stearato 100 4.800 2,48
Manna 10 1.000 0,52
Mannitolo (Mannite) 10 1.200 0,62
Menta (foglie) 10 850 0,439
Menta essenza 1 500 0,258
Mentolo naturale 1 250 0,129
Meprobamato 1 30 0,0155
Mercurio cloruro (sublim. Corrosivo) 1 270 0,139
Mercurio ossido giallo 1 450 0,232
Mercuroso cloruro 1 500 0,258
Metile-p-idrossibenzoato 1 400 0,207
Metile salicilato 10 350 0,181
Metionina 1 250 0,129
Morfina cloridrato 1 18.000 9,30
Morfina solfato 10 74.000 38,22

N

 
Niaouli essenza (gomenolo) 1 200 0,103
Nicotinammide 1 400 0,207
Nichetammide 1 225 0,116
Noce vomica estratto fluido 10 2.000 1,03

O

 
Olio di arachidi 100 2.000 1,03
Olio di mandorle dolci 100 8.000 4,13
Olio di oliva 100 2.000 1,03
Olio di ricino 100 3.000 1,55
Olio di sesamo 100 3.500 1,81
Omatropina bromidrato 1 10.000 5,16
Oppio polvere titolata 1 3.600 1,86
Ossicodone cloridrato 5 140.000 72,30
Ossigeno gassoso (*) (litri) 100 2.000 1,03
Ossigeno liquido (*) (litri)
(espresso in ossigeno gassoso)
100 1.200 0,62

P

 
Pancreatina 1 225 0,116
Papaina 2 300 0,155
Papaverina cloridrato 1 1.185 0,61
Paracetamolo 10 1.300 0,67
Paraffina solida 10 120 0,062
Paraffina liquida 100 2.000 1,03
Pepsina (1: 100) 1 105 0,054
Perossido di idrogeno 100 vol. 100 1.000 0,52
Perossido di idrogeno 10 vol. 100 750 0,387
Pilocarpina cloridrato 1 17.700 9,14
Pino essenza 1 420 0,217
Pino gemme 10 400 0,207
Piombo acetato 10 250 0,129
Piperazina adipato 1 100 0,052
Poligala (virginiana radice) 10 750 0,387
Poligala estratto fluido 10 2.500 1,29
Polivinilpirrolidone 1 400 0,207
Potassio bromuro 1 150 0,077
Potassio cloruro 10 650 0,336
Potassio ioduro 1 195 0,101
Potassio permanganato 10 300 0,155
Potassio sulfoguaiacolato 1 150 0,077
Procaina cloridrato 1 950 0,491

R

 
Rabarbaro polvere 1 45 0,0232
Rabarbaro estratto fluido 10 2.500 1,29
Ratania 10 400 0,207
Resorcina 1 255 0,132

S

 

Saccarina 1 200 0,103
Saccarosio 100 400 0,207
Senna foglia 10 300 0,155
Senna frutti 10 200 0,103
Sodio benzoato 1 30 0,0155
Sodio bicarbonato 10 60 0,0310
Sodio bromuro 10 1.350 0,70
Sodio citrato 10 800 0,413
Sodio cloruro 10 200 0,103
Sodio fosfato bibasico 10 600 0,310
Sodio glicerofosfato 1 105 0,054
Sodio ioduro 1 180 0,093
Sodio salicilato 1 50 0,0258
Sodio solfato anidro 10 150 0,077
Sodio solfato decaidrato 100 400 0,207
Sodio stearato 10 800 0,413
Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette) 10 400 0,207
Sodio tiosolfato 1 50 0,0258
Solfadiazina 1 100 0,052
Solfaguanidina 1 250 0,129
Solfamerazina 1 600 0,310
Solfametazina 1 300 0,155
Solfanilammide 1 60 0,0310
Solfo precipitato (magistero) 100 4.500 2,32
Solfo sublimato (fiori) 100 1.200 0,62
Sorbitolo puro 100 6.000 3,10
Sorbitolo soluzione al 70% 100 4.200 2,17
Spermaceti 1 35 0,0181
Stearina 1 20 0,0103
Stricnina nitrato 1 2.250 1,16
Sulfatiazolo 1 135 0,070

T

 
Talco 100 910 0,470
Teobromina 1 800 0,413
Teofillina 1 500 0,258
Terpina idrata 1 75 0,0387
Timolo 1 225 0,116

V

 
Valeriana polvere 10 500 0,258
Valeriana tintura 10 1.500 0,77
Vaselina bianca 10 250 0,129

Z

 
Zinco ossido 10 210 0,108
Zinco solfato 1 100 0,052
Zucchero (v. Saccarosio) 100 400 0,207

(*) Si tratta del prezzo dell’ossigeno originariamente previsto dalla tariffa (approvata con D.M. 18 agosto 1993) e tornato applicabile a seguito dell’annullamento del DM 02/09/94 (disposto con sentenza del T.a.r. Lazio n. 2730 del 25/09/1998 confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV con la sentenza n.1729 del 25/03/02) che lo aveva ridotto.
Cfr. sentenza Tar Lazio n. 7349 del 26/05/2004.

 

ALLEGATO B: TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

                       MEDICINALE                                                                     Lire          EURO 

1) Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti): 
per qualunque quantità 6.750

3,49

per ciascun componente in più sul prezzo finale                  800

0,413

per filtrazione 2.350

1,21

per riscaldamento 2.350

1,21

per sterilizzazione 3.500

1,81

2) Emulsioni e sospensioni:
preparazioni (fino a tre componenti) fino a grammi 250 11.250

5,81

per ogni g 100 in più oltre i g 250 700

0,362

per ogni componente in più sul prezzo finale 700

0,362

3) Pomate - cerotti ed empiastri:
preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50 12.350

6,38

per ogni g 50 in più oltre i g 50 750

0,387

per ciascun componente in più sul prezzo finale 750

0,387

per preparazioni a caldo 2.250

1,16

per preparazioni sterili 2.250

1,16

4) Polveri composte e specie
(miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti):
per qualunque quantità 8.400

4,34

per ogni componente in più sul prezzo finale 750

0,387

5) Cachets - cartine - capsule - compresse:
preparazioni (fino a due componenti) per 10 unità 10.100

5,22

oltre le prime 10 per ogni unità in più 250

0,129

per ogni unità in meno 350

0,181

per ciascun componente in più sul prezzo finale 600

0,310

Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto
6) Pillole - Granuli – Pastiglie:
preparazioni (fino a due componenti) per venti unità 14.050

7,26

oltre le prime venti per ogni unità in più 150

0,077

per ogni unità in meno 300

0,155

per ciascun componente in più sul prezzo finale 600

0,310

7) Boli:
preparazioni (fino a due componenti) per cinque unità 11.250

5,81

oltre le prime cinque unità ogni unità in più 300

0,155

per ogni unità in meno 800

0,413

per ciascun componente in più sul prezzo finale 600

0,310

8) Suppositori - ovuli - candelette e cilindri uretrali
preparazioni (fino a due componenti) per sei unità 14.050

7,26

per ogni unità in più 600

0,310

per ogni unità in meno 1.100

0,57

per ciascun componente in più sul prezzo finale 600

0,310

9) Fiale: (esclusi controlli F.U.)
fino a tre ml 400

0,207

fino a cinque ml 750

0,387

fino a dieci ml 850

0,439

fino a cinquanta ml 3.500

1,81

fino a cento ml 4.850

2,50

Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno dell'Allegato B
10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari) 4.500 2,32
 

NOTA Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non espressamente indicato nella ricetta, va tariffato.